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Rinnovabili, la moratoria Sardegna all’esame del prossimo CDM

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La legge della Regione Sardegna che ha introdotto una moratoria sulla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sarà esaminata dal prossimo Consiglio dei Ministri per un eventuale ricorso costituzionale.

LEGGI IL PROVVEDIMENTO INTERGALE

Dossier nel prossimo CDM

È all’esame del MASE la moratoria presentata a inizio luglio dalla Regione Sardegna che ha bloccato per i prossimi 18 mesi l’installazione di nuovi impianti rinnovabili sull’isola. Il Titolare dell’Ambiente ha, infatti, reso noto di voler portare nel prossimo Consiglio dei Ministri il dossier sul Disegno di legge 15/A approvato dalla Giunta regionale sarda, il cui principale obiettivo è impedire che il patrimonio naturale, storico e sociale del territorio venga intaccato.

Il riferimento al Decreto Aree Idonee

In sintesi, le norme di salvaguardia contenute nel provvedimento, consistono nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non ancora concessi o autorizzati, o per i quali l’iter autorizzativo fosse ancora in corso al momento della pubblicazione della legge. Il cuore della norma trova supporto nel Decreto Aree Idonee nel momento in cui impedisce, di fatto fino a Gennaio 2025, l’avvio ai lavori di nuove infrastrutture energetiche, inclusi impianti eolici, fotovoltaici e altre installazioni che possano avere un impatto significativo sul paesaggio e sull’ambiente.

Il contestato Articolo 3

Più nel dettaglio, la misura individua all’articolo 3 gli ambiti territoriali sottoposti a misure di salvaguardia, includendo zone urbanistiche, aree naturali, zone umide, aree agricole, zone a rischio dissesto idrogeologico, territori costieri o prospicienti a fiumi d’acqua, e molte altre fattispecie. Nello specifico l’articolo recita: 

[..]per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili: 

  • zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H, di cui all’articolo 3 del decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
  • aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell’Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 394 del 1991 nonché aree equivalenti istituite dall’ordinamento regionale;
  • zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
  • zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
  • aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
  • aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
  • aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);
  • aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  • aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1.500 metri per le isole minori, individuati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  • le seguenti aree di cui all’articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;

2) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;

3) aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

4) aree montuose per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;

5) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

6) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7) zone gravate da usi civici;

8) zone di interesse archeologico;

  •  le seguenti aree così come individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1) fascia costiera;

2) sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;

3) campi dunari e sistemi di spiaggia;

4) aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;

5) grotte e caverne;

6) monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per

l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7) zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

8) fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;

9) aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;

10) aree che distano meno di 2 chilometri in linea d’aria da alberi monumentali;

11) aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela;

12) aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;

13) aree caratterizzate da insediamenti storici così come definiti dall’ordinamento regionale;

  • aree che distano meno di 7 chilometri in linea d’aria, oppure 1.500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati o per i quali sia stata presentata istanza per l’avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. La distanza è calcolata a partire dal punto più vicino del perimetro considerato per la misura dell’estensione.

Uno scudo a tutela del patrimonio

Il testo propone chiaramente una forma di tutela dalla “frettolosità e l’approssimazione” che talvolta ancora caratterizza la burocrazia delle FER e da cui la Regione Sardegna guidata da Alessandra Todde, evidentemente si sente minacciata. Adesso è da vedere se la scelta del Governo di Cagliari sarà ritenuta legittima dal Governo e nel caso, se la direzione intrapresa sarà seguita anche da altre Regioni.  

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