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Energy Release, in ritardo il Decreto attuativo. L’interrogazione

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Il Decreto attuativo necessario ad implementare la misura che introduce agevolazioni per lo sviluppo di nuova capacità di “generazione rinnovabile” per i consumi delle aziende energivore (la cosiddetta energy release) è in netto ritardo rispetto alle tempistiche previste. A sottolinearlo, anche la recente interrogazione parlamentare presentata da FDI.

I ritardi nel rilascio del Decreto attuativo

Promuovere gli investimenti volti all’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori, ossia quelli che purtroppo si distinguono per gli ingenti consumi di energia elettrica, è tra gli obiettivi del nuovo PNIEC, il Piano Nazionale Integrato energia e clima, presentato dal MASE a Bruxelles. In questa direzione va anche la normativa italiana che definisce delle agevolazioni per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica verde per i consumi delle aziende energivore, la cosiddetta energy release. La misura in questione, come specificato dal Ministero, se da un lato è funzionale al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC per lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dall’altro, è finalizzata proprio a sostenere i settori energivori, esposti al rischio di delocalizzazione, anche promuovendo l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Tuttavia, si è ancora in attesa del Decreto attuativo necessario ad implementare la legge nel nostro ordinamento, e dunque, nello scenario energetico nazionale. Secondo le tempistiche iniziali, per il decreto attuativo non si sarebbe dovuti andare oltre l’8 febbraio 2024.

L’interrogazione parlamentare

A sottolineare il ritardo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è l’interrogazione parlamentare 5-02519 di FDI,  in cui si evidenzia che nel corso del 2023 sono stati installati 6 gigawatt di impianti a fonte rinnovabile, (+87% rispetto al 2022), anche senza incentivi pubblici, ma che in parallelo, l’attesa riduzione del prezzo di acquisto dell’energia elettrica per effetto dello sviluppo di ulteriore capacità di generazione da fonte rinnovabile non è mai avvenuta. Secondo i deputati di Fratelli d’Italia le produzioni di cemento, ceramica, vetro, carta e fonderie starebbero, quindi, risentendo in maniera accentuata di tali differenziali di prezzo. Nel testo sottoposto al Ministero si legge quanto segue:

“Il valore di cessione in anticipo dell’energia elettrica contrattualizzata e l’individuazione di aree di accelerazione per l’installazione di impianti a Fer sono due fattori ugualmente imprescindibili per accelerare lo sviluppo degli impianti di generazione ad un costo dell’energia elettrica competitivo per le imprese. Il successo di tale provvedimento è determinato anche dal valore relativo della tariffa di incentivazione di meccanismi di sostegno all’installazione di impianti a fonte rinnovabile, che – ad avviso degli interroganti – dovrebbero essere residuali e non preponderanti rispetto a meccanismi di mercato, sia per evitare effetti distorsivi di lungo termine, sia per evitare consumo non necessario di risorse pubbliche che impedisce un’efficiente allocazione delle risorse.”  

Nello specifico, gli interroganti chiedono al MASE “quale sia lo stato di avanzamento dei lavori in merito alla predisposizione del decreto ministeriale attuativo del meccanismo dell’energy release e se non ritenga opportuno assicurare una sua rapida operatività attraverso l’individuazione puntuale di aree pubbliche disponibili da mettere a disposizione dei nuovi impianti da realizzarsi da parte delle imprese energivore.”

Che cos’è l’energy release

Introdotta con il decreto-legge n. 181 del 2023, noto anche come Decreto Energia, l’Energy Release (che tradotto significa “rilascio di energia”) è la misura che prevede la cessione con contratti triennali e a prezzi calmierati dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata dal GSE. Più nel dettaglio si tratta dello sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, come eolico, fotovoltaico e idroelettrico, da parte dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, iscritti nell’apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). In particolare la normativa prevede che, a fronte dell’impegno alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile, i soggetti energivori possono richiedere un’anticipazione della durata di 36 mesi dell’energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE), da restituire, successivamente all’entrata in esercizio della medesima nuova capacità, nell’arco di un periodo di 20 anni. È, inoltre, previsto che la nuova capacità possa essere realizzata direttamente dai soggetti energivori o da soggetti terzi con i quali gli energivori hanno stipulato contratti di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La risposta del Viceministro Vannia Gava

“Con riferimento all’implementazione della misura, si rappresenta che il decreto attuativo è in fase di finalizzazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla norma abilitante e all’esito del confronto avuto con i rappresentanti dei settori energivori. In particolare, si intende promuovere in modo efficace l’accesso alla misura, assicurando, al contempo, l’affidabilità dei progetti di sviluppo di nuova capacità rinnovabile” ha spiegato il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava. 

In merito al tema della disponibilità delle aree su cui realizzare i progetti, viene invece fatto riferimento alla priorità prevista in sede di concessione di superfici pubbliche, ai progetti afferenti l’installazione di impianti eolici o fotovoltaici da asservire ai processi produttivi delle imprese energivore.

Necessario un quadro normativo chiaro e stabile

La definizione di un “quadro normativo chiaro e stabile” che disciplini il regime concessorio in coordinamento con i regimi amministrativi per l’abilitazione o l’autorizzazione (permitting) alla realizzazione e all’esercizio di impianti eolici o fotovoltaici è chiaramente un elemento chiave nella questione. Il Ministero si appella allo schema di TU rinnovabili, attuativo dell’articolo 26 della legge n. 118 del 2022, che intende tener conto di questa esigenza, sottolineando che, in ogni caso, il tema della disponibilità di aree su cui realizzare gli impianti richiede il contemperamento di diversi interessi (si pensi al Decreto aree idonee, attualmente in fase di pubblicazione).

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