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Energivore, firmato il DL delle condizionalità green

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Dopo il via libera dell’ARERA, il MASE ha aggiunto l’ultimo tassello mancante al quadro normativo che disciplina il sistema agevolativo per il settore energivoro. Nello specifico, il provvedimento stabilisce quali devono essere le condizionalità green che le aziende a forte consumo di energia elettrica devono rispettare per poter accedere agli incentivi.

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LEGGI IL DECRETO

Il Decreto che completa il quadro normativo

Firmato il decreto che, entrando nel dettaglio dei requisiti richiesti, completa in via definitiva il quadro normativo sulle misure agevolative per le imprese energivore. Dopo il lasciapassare ricevuto da ARERA, il Titolare dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il testo del provvedimento che stabilisce, nello specifico, quali devono essere le condizionalità green che le aziende in questione devono rispettare per poter accedere agli incentivi. Si tratta dell’ultimo tassello del più ampio mosaico di regole riguardanti la misura agevolativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Introdotta dal Decreto 131 del 2023, quest’ultima è in linea con le nuove linee guida sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. Il testo è frutto del lavoro congiunto del Ministero con GSE, ENEA e ISPRA.

Quali sono le condizionalità green

Nel testo del Decreto si legge che tra le cosiddette condizionalità green che le le imprese energivore devono ora soddisfare, oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, sono da annoverare tutti quegli interventi di efficientamento energetico che abbiano un “tempo di ritorno” inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione. Inoltre l’impresa deve coprire almeno il 30% dei consumi con energia proveniente da fonti carbon free e investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra.

Questo provvedimento trova un punto di equilibrio tra la necessità di garantire competitività a chi opera in settori esposti a forte concorrenza internazionale e quella di proseguire sulla strada della decarbonizzazione: offriamo insomma alle imprese energivore un orizzonte di efficacia e certezza nelle scelte di investimento” ha dichiarato il Ministro Pichetto.

Requisiti pubblicati da ARERA

A fine Dicembre 2023 l’ARERA dichiarava che, con lo scopo di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea n. 2022/C/80/07 del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024 avrebbero avuto accesso alle agevolazioni le imprese che:

  • hanno conseguito un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh nell’anno precedente alla Dichiarazione;
  • sono in possesso di diagnosi energetica in corso di validità;
  • devono possedere uno dei seguenti requisiti:
  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
  1. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
  1. hanno beneficiato, nell’anno 2022 o nell’anno 2023 dell’agevolazione riconosciuta alle imprese energivore perché possedevano  il codice ATECO ricompreso nel vecchio Allegato 3 o Allegato 5 con VAL > 20% delle Linee Guida CE.

Sempre ARERA dichiarava infine, che le imprese non si devono ritrovare in condizione di difficoltà (art. 3 comma 2 del Decreto Legge 131/2023).

Gli incentivi

In merito alle agevolazioni, la contribuzione si sostanzia come segue:

  1. Per le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente ASOS e lo 0,5% del VAL;
  1. Per le imprese a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente ASOS e l’1% del VAL;
  1. con riferimento alle imprese che hanno beneficiato dell’agevolazione nell’anno 2022 o nell’anno 2023 secondo i criteri già esposti in precedenza.

Per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del VAL (valore aggiunto lordo) dell’impresa; per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del del VAL (valore aggiunto lordo) dell’impresa; per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del (valore aggiunto lordo) dell’impresa. Inoltre, tutte le imprese ricadenti nella clausola del Grand fathering potranno beneficiare dell’agevolazione fino al 2028.

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