È in fase di chiusura il Cdm da cui uscirà la versione definitiva del tanto atteso Decreto Energia. Nella bozza circolata finora nessun riferimento a rinnovabili e Comunità Energetiche, ma solo al rinnovo di bonus sociali già esistenti per energia elettrica e gas.
Esclusi autoconsumo e rinnovabili?
Sta per chiudersi il Consiglio dei Ministri da cui uscirà la versione più aggiornata e definitiva del decreto che prevede misure urgenti in tema di energia, ma non solo. Al momento la bozza circolata del cosiddetto DL Energia, non sembra però così innovativa. Il provvedimento non fa, infatti, riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, né tantomeno alla possibilità di fare dell’autoconsumo un’attività non solo virtuosa, ma anche proficua. Alle Comunità Energetiche Rinnovabili, la nuova legge non accenna nemmeno, concentrandosi unicamente sul potere d’acquisto delle famiglie e la tutela di queste ultime da un repentino aumento dei prezzi.
Contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi
Tra le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ritornano i bonus sociali. Il decreto delega l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) per quel che concerne la determinazione delle quote assegnabili, in base, principalmente, ai consumi attesi nel prossimo trimestre.
L’Autorità ha, inoltre, il compito di mantenere azzerate le aliquote delle componenti tariffarie per il medesimo trimestre, fatta eccezione per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali. In questo caso è prevista un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento.
Bonus sociale elettrico
Ai titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. Tra le novità , anche il trasferimento di fondi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 settembre 2023.
Agevolazioni per le imprese energivore
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dovrebbero accedere alle agevolazioni, le imprese che hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”.
Sostegno alle rinnovabili
In fase di verifica è anche la parte del testo riguardante l’approvvigionamento energetico delle aziende, con una serie di articoli (riportati di seguito) riguardanti il sostegno alle energie rinnovabili:
“Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.
Qualora l’impresa di cui al comma 1, lettera b) copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b) è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.“