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Come cambia l’art.5 del DL Agricoltura. Le modifiche in Senato

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L’articolo 5 del Dl Agricoltura, negli ultimi mesi oggetto di numerose critiche da parte dei players delle rinnovabili, è stato, infine, modificato in Senato. Il testo rivisto dovrebbe essere approvato dalla Camera senza ulteriori variazioni.

Le modifiche all’art.5

L’articolo 5 del Decreto Agricoltura cambia ancora. In prima lettura al Senato, il provvedimento promosso dal MASE e dal MASAF, è stato infatti sottoposto a una revisione per quel che concerne la parte strettamente energetica. In particolare, nei paragrafi riguardanti gli impianti già installati o quelli per i quali sia stato già avviato un iter burocratico, le disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo per la produzione di energia rinnovabile vengono modificate in favore del fotovoltaico. Ulteriori cambiamenti interessano poi la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie, i regimi incentivanti la produzione di biometano e, più in generale, di energia da biomasse. Così rivisto, per entrare in vigore nei termini previsti, il testo della misura dovrebbe essere approvato dalla Camera senza ulteriori variazioni.

Impianti fotovoltaici per cui l’iter è già avviato

A fronte delle proposte emendative presentate e delle numerose osservazioni critiche rivolte al legislatore, si è infine deciso di modificare l’articolo più discusso degli ultimi mesi in campo energetico. La novità principale riguarda la possibilità di procedere con l’occupazione di suolo agricolo per quelle infrastrutture in qualche modo già “avviate” in ambito amministrativo. Il testo che recitava “le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente” viene quindi definitivamente cancellato, lasciando spazio “ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.”

Installazione di moduli solari in cave e discariche

Un’ importante modifica concerne le aree (classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti) in cui è consentita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, vengono dunque aggiunti quelli nelle cave già oggetto di ripristino ambientale o con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.

Reddito d’impresa e durata dei contratti

Tra le modifiche apportate si segnala l’aggiunta del comma 423-bis sulle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici che, “per la parte eccedente il limite di agrarietà, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari”. Così come la durata dei contratti di concessione, che diventa obbligatoriamente di 6 anni. A tal proposito si legge:

La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l’installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” 

Continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole

Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas, favorendo e incrementando l’utilizzo di biometano da biomassa agricola nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, si fa poi riferimento al consumo diretto di biometano. Si tratta della possibilità di consumare biometano nell’ambito del medesimo sito di produzione o in altri siti. In quest’ultimo caso “purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall’applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito”.

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