La Regione Puglia ha avviato una consultazione pubblica per migliorare il disegno di legge sulle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, in linea con la normativa nazionale ed europea. Il ddl regionale mira a facilitare la transizione verso l’energia sostenibile, ma introduce anche vincoli maggiori rispetto alla norma nazionale, soprattutto per motivi paesaggistici.
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Aperta la Consultazione pubblica
Anche la Regione Puglia ha aperto il processo partecipativo dedicato all’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti rinnovabili in Puglia. La consultazione pubblica per la definizione della Legge regionale, così come stabilito dall’ultimo Decreto del MASE, sarà aperta fino al 16 Novembre con l’obiettivo di attuare, in tempi brevi, la normativa nazionale (ed europea) per promuovere l’uso delle energie rinnovabili sul territorio.
Più vincoli rispetto alla normativa nazionale
Come illustrato dall’Assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, in IV e V Commissione, la proposta della Giunta regionale, come previsto, individua sia le aree idonee che quelle non idonee, introducendo delle modifiche rispetto alla normativa nazionale, in termini di misure ampliative, ma come emerge dalle spiegazioni addotte dall’Assessorato, soprattutto di maggiori vincoli. È evidente che tali restrizioni possono limitare le opportunità di sviluppo delle energie rinnovabili, creando tensioni tra esigenze di sostenibilità e protezione ambientale.
“Se su scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso percepita e considerata come unilateralmente positiva, è invece su scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi” si legge in una nota pubblicata dalla Regione in vista dell’apertura della Consultazione aperta lo scorso 28 ottobre. La Regione Puglia specifica, inoltre, che sebbene l’obiettivo finale sia una pianificazione energetica locale tale da garantire sostenibilità e decarbonizzazione, coerentemente con le finalità indicate dalla comunità internazionale, si riserva libertà discrezionale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, in base alle prerogative costituzionali contenute nell’art. 117 (potestà Stato -Regioni).
Le prime criticità rilevate
Le critiche non tardano ad arrivare. Già, perché il target minimo da raggiungere per la produzione energetica rinnovabile aggiuntiva indicato nel ddl, di soli 7 giga, non risponde propriamente alle richieste pendenti, che al momento ammonterebbero a circa 90 giga.
I consiglieri del M5S Marco Galante (capogruppo) e Cristian Casili, a margine della seduta congiunta delle commissioni IV e V, hanno espresso l’urgenza di coinvolgere tutte le parti affinché lo sviluppo delle energie rinnovabili proceda di pari passo con la tutela del paesaggio. Nello specifico, i pentastellati hanno chiesto la partecipazione al processo di consultazione, degli Assessorati all’Ambiente, Agricoltura e Urbanistica, ma anche di Anci e UPI.
Aree idonee per impianti di energie rinnovabili
Secondo le recenti disposizioni, l’Amministrazione pugliese considera idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili soprattutto le aree già compromesse dalla presenza di infrastrutture per la sostenibilità energetica o i terreni considerati “non sensibili”. Nello specifico, nel disegno legge licenziato il 23 ottobre, allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale inserisce tra le cosiddette aree idonee:
- Siti esistenti: aree già occupate da impianti rinnovabili dove si prevedono interventi di modifica o potenziamento, mantenendo un’area occupata non superiore al 20%.
- Aree bonificate: terreni già soggetti a bonifica ambientale.
- Cave e miniere: aree abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
- Infrastrutture ferroviarie e autostradali: siti e impianti nelle vicinanze di ferrovie e autostrade.
- Aree adiacenti alla rete di trasmissione: terreni che si trovano entro 300 metri dai punti di connessione alla rete nazionale.
- Edifici rurali e industriali: coperture di fabbricati rurali e edifici produttivi possono ospitare impianti fotovoltaici, a condizione che non siano beni sottoposti a tutela.
Aree non idonee per impianti di energie rinnovabili
Al contrario, alcune aree sono escluse dall’installazione di impianti rinnovabili per preservare il patrimonio culturale e naturale. Queste includono:
- Beni sottoposti a tutela: zone entro 500 metri da siti protetti e aree di rispetto di 3 chilometri per impianti eolici.
- Ambienti sensibili: zone umide, aree naturali e habitat di rilevanza naturalistica.
- Aree agricole: le zone classificate agricole dai piani urbanistici sono generalmente non idonee per impianti fotovoltaici con moduli a terra, se non per specifici interventi su impianti già esistenti.
Cosa cambia
Dal punto di vista tecnico, il provvedimento risulta più “aperto” delle disposizioni nazionali, solo in merito all’inserimento tra le aree idonee, delle discariche; delle aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione non ancora approvati; delle aree poste in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici esistenti; delle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali.
Quanto a restrizioni, invece, va evidenziato come, rispetto al Dlgs 199/2021, stavolta tutte le fattispecie nominate nel ddl siano sottoposte a vincoli paesaggistici. In particolare, le norme regionali che introducono una restrizione rispetto a quelle nazionali sono quelle relative all’installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dai Siti UNESCO; le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 1 chilometro dalle strade panoramiche e dailuoghi panoramici per l’installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra. Infine, si prevede che quando si realizza fotovoltaico nelle aree agricole (diverse da quelle individuate nella norma di riferimento) si debba utilizzare solo ed esclusivamente agrivoltaico sperimentale.