Roma, 02/07/2024 Notizie e approfondimenti sui temi dell’Energia in Italia, in Europa e nel mondo.

Riforma mercato elettrico, misure approvate: dal 16 luglio in vigore il Regolamento Ue

11elettrificazione
Home > Policy > Policy Europa > Riforma mercato elettrico, misure approvate: dal 16 luglio in vigore il Regolamento Ue

Regolamento e Direttiva sulla riforma del mercato elettrico sono stati ufficialmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. I provvedimenti intervengono in particolare su investimenti, condivisione dell’energia, protezione dalle interruzioni di fornitura e accessibilità all’energia durante una crisi. La normativa, inoltre si riferisce a Cdf per impianti da fonte rinnovabile e nucleare, capacity market,e limiti alle emissioni di CO2.

IL TESTO INTEGRALE DELLA DIRETTIVA

IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO

Riforma approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale

La riforma del mercato elettrico europeo è finalmente ufficiale. Sono stati, infatti, pubblicati in Gazzetta dell’Unione i due provvedimenti volti a migliorare le configurazioni nazionali del mercato dell’energia elettrica.

Più nel dettaglio, la Direttiva (2024/1711) e il Regolamento (2024/1747) Ue, approvati da Parlamento e Consiglio, sulla riforma del mercato elettrico introducono delle modifiche al quadro normativo relativo all’assetto del mercato dell’energia elettrica, così come proposto dalla Commissione UE nel marzo del 2023. Mentre il Regolamento entrerà in vigore il 16 luglio, la Direttiva dovrà essere recepita entro il 17 gennaio 2025.

Investimenti fondamentali per la resilienza delle reti 

Il rafforzamento del mercato interno dell’energia e il conseguimento degli obiettivi della transizione climatica ed energetica richiedono un potenziamento sostanziale della rete elettrica dell’Unione affinché possa accogliere un notevole aumento della capacità di generazione da fonti rinnovabili” recita il testo della Direttiva pubblicata, che si riferisce in particolare alla nuova domanda di energia elettrica, soprattutto in termini di veicoli elettrici e pompe di calore. I legislatori mettono dunque il focus sull’importanza degli investimenti: “Gli investimenti nelle reti, all’interno e al di là delle frontiere, sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento. Tali investimenti sono necessari per integrare le energie rinnovabili e la domanda in un contesto in cui queste sono più distanti rispetto al passato e, in ultima analisi, per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia. Qualsiasi riforma del mercato dell’energia elettrica dell’Unione dovrebbe pertanto contribuire a una maggiore integrazione della rete elettrica europea, al fine di garantire che ciascuno Stato membro raggiunga un livello di interconnettività elettrica conforme al traguardo d’interconnessione minima del 15 % per il 2030”.

Un nuovo articolo per la condivisione dell’energia

L’ Articolo 15 bis della Direttiva introduce per la prima volta “il diritto alla condivisione dell’energia rinnovabile”. Nel testo del provvedimento si legge:

  1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.
  2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. La partecipazione alla condivisione dell’energia non costituisce l’attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia.

I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia a fini di:

a) comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell’energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell’energia;

c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia;

d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio.”

Viene, inoltre, specificato che l’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell’energia. 

Protezione dalle interruzioni della fornitura

La funzione del nuovo Articolo 28 bis è quella di tutelare i soggetti più vulnerabili dalle possibili interruzioni di fornitura energetica. Tra le misure di sostegno ai clienti nella gestione dei consumi e dei costi dell’energia elettrica, rientrano la segnalazione di picchi di energia o di un consumo energetico insolitamente elevati nella stagione invernale e in quella estiva, l’offerta di adeguati piani di pagamento flessibili, misure di consulenza sull’indebitamento, letture autonome dei contatori, nonché accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni a sostegno del pagamento delle bollette.

La normativa specifica che: “1.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l’adozione di misure adeguate, compresi il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti. 2.Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti e non interrompano la fornitura ai clienti sulla base del fatto che i clienti hanno presentato un reclamo, o che questi è oggetto di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale reclamo o il ricorso a tale meccanismo non pregiudica i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate per evitare abusi di procedura. 3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per consentire ai clienti di evitare interruzioni della fornitura, che possono includere la promozione di codici volontari per fornitori e clienti sulla prevenzione e la gestione dei casi di clienti morosi.

Energia a prezzi accessibili durante una crisi 

All’accesso all’energia a prezzi più bassi durante un periodo di crisi fa riferimento l’Articolo 66 bis, che conferisce al Consiglio Europeo il compito di dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione. A tal fine dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’esistenza di prezzi medi molto elevati sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi; il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione;

b) forti rincari dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica intorno al 70 % e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno tre mesi.

 

Articoli correlati