La pubblicazione in Gazzetta Ue della raccomandazione 2024/2481 della Commissione riguarda i diritti contrattuali, l’accesso alle informazioni e la riduzione della povertà energetica dei consumatori.
La raccomandazione 2024/2481
Pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, la raccomandazione 2024/2481 rappresenta l’ennesimo passo sull’interpretazione della Direttiva Efficienza Energetica 2023/1791.
Contiene gli orientamenti della Commissione europea in merito agli articoli 21, 22 e 24 della DEE.
L’Ue si concentra su tre disposizioni che riguardano la tutela dei consumatori. Nello specifico si tratta dei diritti contrattuali per l’art.21, dell’accesso alle informazioni per l’art.22 e della definizione di ‘clienti vulnerabili’ per l’art.24.
Tutela dei consumatori
L’art.21 richiede una legislazione chiara ed esplicita per garantire che siano tutelati i diritti alle informazioni, pertanto autorizza i 27 ad “analizzare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di contratti di fornitura di energia e di tutela dei consumatori per individuare i punti da adeguare o integrare”.
In Italia la legislazione di riferimento è il Ddl di delegazione europea 2024 (QE 23/5).
Per la Commissione Ue è diritto dei clienti finali che acquistano forniture per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria avere a un contratto contenente le informazioni minime richieste.
In questa categoria rientrano i contatti del fornitore, i servizi erogati, la durata del contratto, il suo rinnovo e la sua risoluzione, il rimborso di un eventuale indennizzo e parametri di riferimento sulla qualità del servizio, per esempio, i limiti temporali massimi per la risposta a un reclamo effettuato da parte di un cliente.
Gli sportelli unici
L’art.22 cita che “gli Stati membri dovrebbero garantire che gli sportelli unici offrano servizi specifici – anche gratuiti – alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili e alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito”.
Gli sportelli unici dovrebbero offrire, nello specifico, servizi di consulenza e di assistenza, sia tecnica che amministrativa che finanziaria, così da migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi.
I consulenti dovrebbero inoltre essere formati e i tecnici che effettuano interventi nelle famiglie a basso reddito dovrebbero essere sensibilizzati alle problematiche dei clienti vulnerabili.
Secondo la Commissione europea andrebbero anche elaborate campagne di sensibilizzazione volte a illustrare i vantaggi dell’efficienza energetica, così da responsabilizzare i consumatori stessi.
La povertà energetica
L’art. 24 prevede l’obbligo di includere anche gli utenti finali – e non solo i clienti – nella definizione di clienti vulnerabili. Tale norma può essere applicata, per esempio, offrendo una tariffa sociale anche ai locatari di appartamenti sociali con riscaldamento collettivo “che non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia”.
Tutela quindi le persone in povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e le persone che vivono negli alloggi sociali.
Si tratta della quinta disposizione Ue sull’efficienza energetica. Le precedenti quattro hanno riguardato la mobilitazione degli investimenti privati, gli obblighi di risparmio energetico, le indicazioni sull’efficienza energetica negli edifici della P.A., e i sistemi di gestione e gli audit energetici.