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Solare: modifica, potenziamento, rifacimento degli impianti. Il Testo Unico FER nel dettaglio

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In Italia un nuovo Testo Unico Fer servirebbe a rendere più chiaro il quadro normativo nazionale relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, in tema di fotovoltaico, lo schema di decreto legislativo a cui il Consiglio dei Ministri sta lavorando, si propone di regolare in maniera più chiara ed ottimale i regimi amministrativi per la realizzazione e l’esercizio di impianti e infrastrutture.

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Cos’è il Testo Unico FER

Il numero crescente di Direttive europee e Decreti ministeriali che ad oggi infittiscono il quadro normativo nazionale relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, rende sempre più eclatante l’esigenza di creare un Testo Unico FER. Un “Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” è già in discussione in Consiglio dei Ministri e si propone di definire in maniera più chiara e ottimale i regimi amministrativi per la costruzione, ma anche l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Rivolto a Stato, Regioni ed Enti locali, che dovranno adeguarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, il testo si presenta per ora come uno strumento migliorativo, in grado di inglobare tutto lo scibile in materia. L’obiettivo è, infatti, limitare al minimo la confusione determinata dall’approccio dispersivo (tuttavia inevitabile in un settore emergente come quello delle rinnovabili) avuto finora.

Nuove costruzioni e interventi di modifica e potenziamento

Più nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo già in circolazione, riunisce misure relative agli interventi di nuova costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli impianti, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’operatività dei medesimi. Parte integrante del provvedimento è costituita dagli allegati A, B e C, che individuano gli interventi realizzabili rispettivamente secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata o dell’autorizzazione unica.

Attività libera

Per quel che concerne la libera attività, la realizzazione degli interventi non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Ovviamente restano fermi e sempre applicabili i vincoli paesaggistici e quelli relativi ai beni culturali del territorio.

Nello specifico, l’allegato A, per quanto riguarda il fotovoltaico, individua come realizzabili in attività libera i seguenti impianti:

  1. di potenza inferiore a 10 MW, integrati su coperture di strutture esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
  2. in aree “interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico” con potenza inferiore a 10 MW, se installati su strutture esistenti e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
  3. di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale e in discariche chiuse e ripristinate;
  4. in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati prioritariamente all’autoconsumo, di potenza inferiore a 10 MW, se installati su strutture esistenti, e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
  5. agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale.

Procedura abilitativa semplificata

Nell’allegato B, il Testo Unico fa invece riferimento a tutte quelle situazioni in cui si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) normata dall’Articolo 8. Quest’ultima consiste nella presentazione del progetto al Comune, da parte del soggetto proponente. L’invio deve avvenire mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica d’intesa con la Conferenza unificata. Spetterà quindi agli Enti locali coinvolti richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori del caso. 

In particolare, relativamente al comparto del solare, sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

  1. impianti di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto;
  2. impianti di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
  3. impianti di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  4. impianti di potenza pari a 10 MW e fino a 12 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale e discariche ripristinate;
  5. impianti flottanti di potenza inferiore a 10 MW sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali;
  6. impianti fotovoltaici o agrivoltaici fino a 1 MW.

Autorizzazione unica

Il procedimento autorizzatorio unico contemplato dall’allegato C comprende anche le valutazioni ambientali. L’interessato, in base alla tipologia d’intervento, deve presentare, sempre mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla Regione territorialmente competente, (o alla Provincia delegata dalla regione medesima), o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Per quel che concerne il fotovoltaico, sono soggetti a regime di autorizzazione unica:

  1. impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
  2. impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti;
  3. impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi.

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