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Energia geotermica. In Italia la normativa è ferma al 2010

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Nonostante l’enorme potenziale geotermico di cui dispone l’Italia, la normativa che disciplina il settore risale ancora al 2010. Un’analisi del quadro legislativo attuale può essere utile ai fini della proroga del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica al 31 dicembre 2025 (DL ENTI PUBBLICI 2023).

Il potenziale geotermico in Italia

Ultimamente si parla tanto dell’incredibile potenziale geotermico dell’Italia e dell’apporto che questa fonte di energia rinnovabile offerta dal sottosuolo, potrebbe generare nel nostro Paese in termini energetici. Secondo le stime, basterebbe un frammento delle svariate migliaia di terawattora di cui disponiamo, per soddisfare l’intero fabbisogno energetico del Paese. Tuttavia, si è ancora lontani dal raggiungere questi ambiziosi obiettivi e sul fronte normativo, la disciplina attuale in materia di concessioni delle coltivazioni geotermiche risale al 2010. 

Proroga termine di scadenza concessioni energia geotermica

In occasione dell’aggiornamento della proroga del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica al 31 dicembre 2025, disposta dal DL ENTI PUBBLICI (DL 51/2023), è utile analizzare il quadro legislativo che attualmente norma il settore. Per ogni proponente non possono, in ogni caso, essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. Tale limite è determinato in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico, che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui.

Risorse geotermiche ad alta entalpia

Nel dettaglio, il provvedimento del 2010 fa riferimento:

alle risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine;

i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW

Risorse geotermiche a bassa entalpia

Sono di maggiore interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

Il permesso di ricerca per le concessioni geotermiche

Ad oggi, a rilasciare i permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione sulla terra ferma, d’interesse sia locale che nazionale, sono le regioni o gli enti da esse delegati. Ovviamente, anche in questo settore il rilascio è subordinato all’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove prevista.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è, invece, competente al rilascio dei permessi e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche in mare, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, d’intesa con la regione interessata, in relazione agli impianti geotermici pilota (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 22/2010). La concessione di coltivazione ha, in genere, durata trentennale ed include tutte

le opere necessarie alla ricerca, nonché al trasporto e alla conversione delle risorse geotermiche.

Canoni e contributi

La normativa attualmente in vigore sancisce che il titolare della concessione di coltivazione debba corrispondere all’autorità competente un canone annuo anticipato di 650 euro per chilometro quadrato di superficie compresa nell’area della concessione. La stessa legislazione, dispone anche, che in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

  • 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60%;
  • 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione.