L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha inviato al MASE la proposta per disciplinare il nuovo EVG (Elenco Venditori di Gas). Si tratta delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco delle imprese di vendita ai clienti finali di gas naturale.
La proposta per disciplinare l’EVG
La proposta per disciplinare il nuovo Elenco dei venditori di Gas (EVG) è stata finalmente sottoposta (con un po’ di ritardo, visto che la scadenza era fissata al 30 Marzo) dall’ARERA al Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica. L’Autorità ha inviato la delibera, secondo quanto previsto dalla legge Concorrenza 2022, confermando l’assetto del dco 70/2024, ma con alcune correzioni. Tra le ipotesi al varo, ad esempio, non è stata accolta la richiesta di escludere la cancellazione in caso di sanzioni, ma il tema sarà approfondito nel tavolo interistituzionale.
Requisiti finanziari
Oltre a confermare un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 100.000 euro, tra i requisiti finanziari l’ARERA introduce un’ulteriore condizione per l’avvio della procedura di esclusione dall’ Elenco Venditori Gas da parte del ministero. Si tratta dell’attivazione dei servizi di ultima istanza per la risoluzione del contratto di distribuzione a seguito di inadempienza dell’impresa di vendita (o dell’utente della distribuzione di cui essa si serve) per almeno due volte in 24 mesi. La misura è stata adottata per evitare oneri a carico del Sistema nell’ambito della remunerazione tariffaria delle imprese di distribuzione. Non si fa riferimento, invece, a criteri o indicatori direttamente correlati alla puntualità dei pagamenti nei confronti dei Dso, né ulteriori requisiti da applicarsi qualora la distribuzione del gas naturale non avvenga tramite rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto.
Criteri non sufficientemente selettivi
In sede di consultazione, da quanto riporta il Regolatore, perplessità sono state espresse in merito all’efficacia di elenchi regolati da criteri non sufficientemente selettivi.Tra i temi più delicati, anche quello dell’esclusione dall’Elenco in caso di sanzioni. Alcuni operatori hanno, infatti, evidenziato l’illegittimità della previsione, in quanto le sanzioni sono già adeguatamente commisurate all’infrazione riscontrata e rese note al mercato. Osservazione che però non è stato accolta dall’ARERA, che si è appellata alla nuova formulazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 164/2000, che esclude automatismi in quanto prevede l’avvio di un procedimento speciale in capo al Ministero, peraltro già disciplinato per il settore dell’energia elettrica.
I termini per le istanze
Tutti i venditori già iscritti all’Elenco vigente e accreditati in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data dell’entrata in vigore del decreto sono iscritte d’ufficio all’EVG. Entro 90 giorni dalla data di adozione delle modalità attuative, le imprese devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti. In caso di nuove istanze, il ministero iscrive nell’Elenco l’impresa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.