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Arriva il “Decreto rigassificazione”. 30 milioni all’anno fino al 2043

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Si tratta del Decreto attuativo del Dl aiuti del 2022, che stanzia 30 milioni all’anno per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sul territorio italiano. Sottoscritto da MEF e MASE aspetta solo di essere pubblicato in Gazzetta per l’entrata in vigore.

30 milioni di euro all’anno

È ormai alle porte l’entrata in vigore del Decreto rigassificazione, il provvedimento che stanzia 30 milioni di euro all’anno, a partire dal 2024 fino al 2043, per il servizio di rigassificazione di impianti esistenti o la realizzazione di nuove strutture adibite alla rigassificazione del GNL. Più nel dettaglio la normativa fa riferimento alle “opere, aventi carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e le connesse infrastrutture”.

Decreto attuativo del DL Aiuti

Destinando risorse ad uno specifico Fondo, volto a “rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale e a contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa” , il Decreto rigassificazione è stato emanato nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Si tratta, infatti, del decreto attuativo del DL AIUTI del 2022, che per l’appunto all’articolo 5, contiene disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.   

La misura è in linea con la posizione indicata in più occasioni dal Governo Meloni e dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che in tema di diversificazione degli approvvigionamenti energetici mette in primo piano il processo di rigassificazione. Volontà ulteriormente confermata dalla riattivazione degli impianti di Piombino e Ravenna.

I beneficiari

Non appena in vigore, la misura darà il via libera alle istanze presentate dalle imprese che siano in possesso dell’autorizzazione, o quelle che già svolgano il servizio di rigassificazione del GNL mediante l’utilizzo di terminali off shore, ossia unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto. Saranno, invece, escluse dalle agevolazioni  le imprese in liquidazione, quelle i cui amministratori siano stati condannati, o nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva. Inoltre, non saranno ammessi al contributo gli interventi che abbiano già beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi di fonte nazionale o unionale.

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