Innovazione, risparmio energetico, produzione e autoconsumo di energia rinnovabile sono le colonne portanti del nuovo Decreto Transizione 5.0, la cui bozza è ora all’esame della Corte dei Conti. Complessivamente saranno concessi fondi entro il tetto di spesa di 6,3 miliardi di euro (1 miliardo per il 2024, 3,1 miliardi per il 2025 e 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030).
I progetti d’innovazione per il risparmio energetico
Nuovi incentivi per progetti d’innovazione in grado di garantire maggiore risparmio energetico. Sono quelli che dovrebbero arrivare dal Piano Transizione 5.0, la cui bozza concertata con il MEF, è ora all’esame della Corte dei Conti.
In breve, il Piano si propone di favorire e dare slancio a programmi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, nonchè volti all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Più nel dettaglio, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse.
6,3 miliardi di incentivi
Per quanto concerne gli investimenti, saranno concessi fondi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro (1 miliardo per il 2024, 3,1 miliardi per il 2025 e 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030). L’aliquota massima è del 45%, mentre il tetto dei costi ammissibili è fissato a 50 milioni.
I beneficiari e i “non ammissibili”
Dal provvedimento si apprende che sono considerate beneficiarie tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in ogni forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
Al fine di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 e non arrecare un danno significativo all’ambiente, non potranno, invece, accedere agli incentivi i progetti di innovazione destinati:
- ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, a meno che non si tratti di utilizzo temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione verso un sistema che ne faccia a meno. Altra eccezione in tal senso è rappresentata dalle macchine mobili non stradali e dei veicoli agricoli e forestali. L’acquisto di tali beni è, infatti, consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I, o precedente, ad uno con motore Stage V, secondo i parametri definiti dai rispettivi Regolamenti europei.
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra più elevate rispetto ai parametri di riferimento. Anche qui il legislatore ha contemplato delle riserve per progetti di innovazione che non vadano ad impattare direttamente sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa.
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Tuttavia se il progetto sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo,
o recuperare i materiali da residui di combustione, può essere ritenuto ammissibile.
I beni finanziabili
Il Decreto annovera tra i beni soggetti a finanziamento:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
In merito al dimensionamento degli impianti, il testo recita:
“Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.”
Per quel che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta, per esempio, sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
La presentazione della documentazione
La maggior parte degli oneri documentali scatta a investimento ultimato: completato il progetto (e comunque entro il 28 febbraio 2026) l’impresa deve trasmettere diverse comunicazioni e perizie:
- un’apposita comunicazione corredata di un’attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr;
- una certificazione ex post sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante;
- una perizia asseverata sull’avvenuta interconnessione dei beni strumentali acquistati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
La documentazione richiesta va trasmessa alla piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile tramite Spid, nel sito del Gse (Gestore servizi energetici), utilizzando i modelli che saranno resi disponibili entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto.