Il Testo Unico per le Rinnovabili, il provvedimento che regola i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è approdato in Commissione Ambiente al Senato. Entro stasera alle 18 il termine per l’indicazione dei soggetti da audire il prossimo 17 settembre.
Audizioni il 17 Settembre
È iniziato l’esame in Commissione Ambiente al Senato, del provvedimento che si propone di stabilire nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cosiddetto “Testo Unico per le rinnovabili”. Entro fine giornata (mercoledi 11 settembre), saranno indicati i soggetti da audire martedi 17 settembre, i cui pareri consentiranno di svolgere correttamente l’attività istituzionale.
Contenuti della proposta normativa
Com’è noto, il decreto nasce dalla volontà di attuare un’opera di riordino e di semplificazione normativa della disciplina concernente la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, si propone di perseguire tali obiettivi grazie a una revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale e alla riduzione del numero di regimi amministrativi, ora riconducibili solamente a tre:
- attività libera,
- procedura abilitativa semplificata,
- autorizzazione unica.
Tuttavia, le maggiori critiche avanzate dagli operatori del settore energetico e le associazioni di categoria nei confronti del provvedimento, riguardano, paradossalmente, l’introduzione di ostacoli burocratici che aumentano le difficoltà anziché ridurle.
Sul piano del riordino normativo, la scelta (almeno formalmente) è quella di ricondurre all’interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili, applicabile alle plurime tecnologie esistenti: eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermico, etc. Anche in questo caso, però, si è parlato di un peggioramento del quadro normativo esistente e di una contraddizione rispetto a quanto previsto nel nuovo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Il tema delle nuove autorizzazioni
Sebbene l’articolo 1 specifichi le finalità della misura, finalizzata “anche nell’interesse delle future generazioni, alla massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ”, secondo molti il provvedimento tende ad introdurre nuovi paletti in tema di autorizzazioni.
Un esempio è rappresentato dal fatto che, nel testo definitivo della legge, rientrano nella definizione di “nuovi impianti rinnovabili “anche i casi di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale delle strutture. Si tratta di interventi finora avvenuti in regime di edilizia libera, ora soggetti al parere paesaggistico e dell’ “amministrazione procedente”.
In merito il decreto recita:
“l’assoggettamento al regime della “attività libera” non si applica agli interventi nel caso in cui gli interventi ricadono su beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette o nei siti della rete “Natura 2000”.
Conseguentemente, la norma chiarisce che, qualora un determinato intervento di “rifacimento” insista sui predetti beni o sulle predette aree, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata.
Più nel dettaglio, per quanto concerne i vincoli paesaggistici, viene chiarito che la procedura è particolarmente accelerata, proprio per superare la consueta inerzia che contraddistingue le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.