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Comunità energetiche e autoconsumo, le regole per Comuni e PA

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Il nuovo Vademecum ANCI, redatto in stretto raccordo tecnico con il GSE, intende essere una guida per gli Enti locali, volta all’autoconsumo e alla costituzione di nuove CER. Il documento fornisce, infatti, informazioni indispensabili circa i meccanismi di sostegno previsti per le Pubbliche Amministrazioni, e a favore delle comunità locali, nell’ambito delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.

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Il nuovo vademecum ANCI-GSE

Con la pubblicazione del Vademecum Anci-GSE, i sentieri dell’autoconsumo e delle Comunità energetiche rinnovabili dovrebbero essere meno intricati per tutti, in modo particolare per gli Enti locali. Il documento ufficiale apre, infatti, la strada alla diffusione dell’autoconsumo in Italia, affidato in buona parte a Comuni ed amministrazioni provinciali, in forma singola o associata. 

Il nuovo modello di produzione diffusa e il ruolo degli Enti locali

Il nuovo modello di produzione diffusa dell’energia, basato sul ricorso a fonti locali e rinnovabili, rende gli Enti promotori, attori principali insieme agli autoconsumatori, ovvero i soggetti che producono e consumano energia (prosumers). Dopo un’attesa di quasi due anni, le pubbliche amministrazioni territoriali potranno finalmente assolvere al compito di promuovere e incentivare le nuove forme di autoconsumo, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto. Tra questi, oltre ovviamente a risorse organizzative e competenze interne, lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili (nonché del loro potenziale di repowering), i rapporti e le politiche sovra-comunali/regionali, la tipologia di risorse naturali e rinnovabili, la tipologia di asset, modelli di gestione, ma soprattutto di consumi.

Che cos’è l’autoconsumo nella normativa europea

La normativa europea definisce “autoconsumo” la produzione di energia elettrica per il proprio consumo, in forma fisica o virtuale. L’autoconsumo è fisico quando gli impianti di produzione sono collegati alle utenze di consumo. Si definisce, invece, virtuale quando utilizza la rete pubblica per bilanciare produzione e consumi elettrici senza coincidenza tra il punto di immissione e quello di prelievo. Il bilanciamento tra consumi e produzione che si realizza con l’autoconsumo risulta di particolare importanza per l’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete elettrica, generando benefici economici per i cosiddetti prosumers.

La costituzione di una o più CER

Affinché il Comune sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile nell’ambito dell’attività di programmazione dell’autoconsumo, è fondamentale valutare le 

opportunità offerte dalle Configurazioni per l’autoconsumo diffuso (CACER) nel proprio contesto amministrativo. Con l’entrata in vigore del Decreto CACER, il Comune può ridurre e razionalizzare i costi legati al consumo di energia facendo ricorso ad una delle configurazioni, anche a più di una contemporaneamente, a seconda che l’obiettivo sia quello di agire in forma individuale, oppure di avviare sul territorio un percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza finalizzato alla costituzione di una o più CER.

Le azioni che i Comuni possono intraprendere

Un Comune quindi, in base alle nuove raccomandazioni ANCI, può svolgere un prezioso ruolo di public procurement innovativo, qualificando offerta e mercato, incrementando la qualità progettuale proposta e dei servizi resi dagli operatori alla comunità. Al contempo può stabilire un perimetro di regole da inserire nella contrattualistica a tutela della comunità e del territorio, facendosi garante.

Da Vademecum, le azioni che i Comuni possono intraprendere per promuovere in prima persona iniziative di CER sul proprio territorio possono così sintetizzarsi:

  • individuare le necessità e i bisogni della comunità di cittadini e di imprese, attivando meccanismi di consultazione pubblica e di democrazia partecipata che comprendano l’apporto dei vari attori locali;
  • individuare i soggetti in condizione di povertà e di vulnerabilità energetica;
  • promuovere l’iniziativa sul territorio in maniera aperta, informando i propri cittadini dei benefici e delle opportunità derivanti dalle CER, tramite eventi informativi e formativi sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica;
  • introdurre meccanismi di supporto alla cittadinanza per l’efficientamento energetico degli edifici privati e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili da immettere nella disponibilità della CER;
  • raccogliere le manifestazioni di interesse dei cittadini e delle imprese ai fini dell’analisi preliminare dei consumi dei potenziali aderenti;
  • individuare superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, ovvero a interventi di efficientamento energetico che comprendano l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, da immettere successivamente nella disponibilità della CER per la condivisione di energia;
  • individuare, tra i soggetti aderenti, l’eventuale presenza di titolari di impianti a fonti rinnovabili già presenti sul territorio o di prossima attivazione;
  • concordare con i partecipanti all’iniziativa, coerentemente alla forma giuridica data, le modalità di riparto e la destinazione dei benefici economici generati dalla CER;
  • promuoverne la costituzione tramite la messa a disposizione delle risorse e delle competenze necessarie;
  • prendere parte ai processi di governance della CER;
  • assumere in via diretta o delegare a soggetti terzi la gestione tecnica della CER;
  • partecipare e supportare azioni e programmi di impronta ambientale promossi dalla CER.

Spetta sempre all’amministrazione locale valutare l’entità dell’iniziativa (numero di aderenti, consistenza del capitale, ammontare e tipologia dei flussi di cassa), la possibilità di ricorrere al credito per il finanziamento degli asset, nonché le modalità di allocazione degli asset rinnovabili tra soggetto giuridico, membri della CER, e terzi, e le peculiarità di ciascuna forma giuridica rispetto all’adesione nel tempo di nuovi consumatori e produttori.

Le forme giuridiche delle CER

La scelta della forma giuridica da dare alla Comunità energetiche Rinnovabili è uno dei passaggi più delicati da gestire, specialmente per un Comune. Non è possibile individuare ex ante una forma considerabile come ottimale, vigendo al riguardo il principio per cui la forma giuridica dovrà essere quella più adatta al tipo di comunità. Ad oggi le forme giuridiche che risultano più utilizzate per le CER promosse dai Comuni sono l’associazione riconosciuta, la cooperativa e, meno spesso, la fondazione di partecipazione. Si tratta prevalentemente di forme compatibili con il principio di interesse generale e di non preminente attività lucrativa che c’è alla base delle comunità energetiche. Il documento redatto dall’Associazione Nazionale Comuni italiani e dal Gestore dei Servizi Energetici, stabilisce (sebbene non in forma vincolante) che nel definire una proposta organizzativa per la CER il Comune dovrà:

  • individuare una forma giuridica idonea al perseguimento dello scopo sociale, in conformità alle previsioni del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
  • definire un modello di ripartizione dei benefici economici e dei costi coerente con la disciplina della finanza degli Enti locali;
  • individuare un modello di governance coerente con l’obiettivo di garantire una gestione trasparente e partecipata;
  • predisporre uno statuto che riporti alcuni requisiti minimi.

Requisiti indispensabili di una Configurazione

Tra gli elementi più rilevanti da considerare, c’è sicuramente l’oggetto sociale prevalente della Comunità energetica, ossia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera,(e non quello di ottenere profitti finanziari). Inoltre, la comunità deve essere autonoma, con una partecipazione aperta e volontaria, che prevede la possibilità di rescindere in ogni momento dalla Configurazione. Com’è ormai noto, i membri o soci che esercitano poteri di controllo dovranno essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica. Un altro requisito fondamentale è poi l’individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.

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