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Batterie: entrato in vigore in nuovo Regolamento UE

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É entrato in vigore il 18 febbraio il nuovo Regolamento europeo sul mercato delle batterie. Il provvedimento, che si applica a tutte le categorie di batterie, introduce obblighi e obiettivi in tema di sicurezza, impronta carbonica, recupero dei materiali, nonché l’adozione di misure per garantire la responsabilità estesa del produttore.

IL REGOLAMENTO INTEGRALE

In vigore il nuovo regolamento sul mercato delle batterie 

É entrato ufficialmente in vigore il nuovo regolamento europeo sul mercato delle batterie. Si tratta della prima normativa a livello europeo che prende in considerazione l’intero ciclo di vita delle batterie, un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica

L’importanza strategica del mercato delle batterie

In previsione di una crescita esponenziale della domanda di batterie nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, il mercato delle batterie è divenuto sempre più strategico a livello mondiale. È proprio in considerazione di questa importanza strategica, al fine di garantire certezza del diritto a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato, che l’Ue ha ritenuto necessario stabilire norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie. Non da ultimo, vi sono le informazioni per gli utilizzatori finali e gli operatori economici. 

A quali categorie di batterie si rivolge

Il nuovo regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio all’interno dell’Unione, a prescindere dal fatto che siano state prodotte nell’Unione o importate. La normativa non distingue, inoltre, tra batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, così come non da importanza al fatto che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio separatamente all’interno dell’Unione. È, quindi, possibile affermare che il provvedimento riguarda sia batterie specificamente progettate per un prodotto, sia di uso generale. 

Il quadro normativo e i requisiti

L’immissione sul mercato si considera avvenuta quando la batteria è stata messa a disposizione per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione, fornita dal produttore o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, le batterie immagazzinate nell’Unione da distributori, compresi rivenditori, grossisti e servizi vendite dei fabbricanti, prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti del suddetto regolamento, non sono tenute a soddisfare tali requisiti.

Impronta carbonica, durabilità e sicurezza

Raccolta rifiuti, recupero materiali, adozione di misure per garantire la responsabilità estesa del produttore. Ma anche durabilità e sicurezza. Questi alcuni dei punti cruciali del regolamento che, per la prima, volta obbliga a dichiarare l’impronta carbonica delle batterie utilizzate nei veicoli elettrici, nei mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, stabilisce criteri rigidi di prestazione, nonché restrizioni sulle sostanze pericolose utilizzate nelle batterie.

Passaporto della Batteria

A decorrere dal 18 febbraio 2027 – si legge nel provvedimento – tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio saranno registrate in formato elettronico. Si tratta del cosiddetto “passaporto della batteria”, un’importante innovazione che il regolamento introduce nel settore. Quest’ultimo contiene informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria.

Le informazioni contenute nel passaporto della batteria comprendono:

  1. informazioni accessibili al pubblico;
  2. informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione;
  3. informazioni accessibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad accedere alle stesse.

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