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Spostati i termini per le consultazioni sul Decreto OIERT

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C’è tempo ancora fino al 31 Gennaio per l’invio dei contributi alla consultazione pubblica indetta dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica del Decreto OIERT, il provvedimento “figlio” della Direttiva RED III, che obbliga ad aumentare le quote di energia rinnovabile nei rifornimenti termici, ossia impianti di teleriscaldamento e cogenerazione.

Spostati i termini per la presentazione dei contributi

Prorogati i termini per presentare il proprio contributo nell’ambito delle consultazioni pubbliche del Decreto OIERT, il provvedimento del MASE che riguarda essenzialmente l’energia termica, stabilendo che una quota del calore fornito sia di origine rinnovabile. In seguito alle istanze pervenute da alcuni stakeholder, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fa, infatti, sapere in una nota che il termine per l’invio dei contributi alla consultazione pubblica è spostato al 31 Gennaio 2024, ore 12:00.

Cosa prevede il Decreto OIERT

Il Decreto ministeriale “OIERT” è il provvedimento che definisce le modalità con cui società pubbliche e private che vendono energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e raffrescamento a soggetti terzi, per quantità superiori a 500 TEP annui, provvedano che una quota di energia venduta sia rinnovabile. Ricadono nell’obbligo sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, impianti di cogenerazione (CHP) e gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al di fuori dei sistemi TLR.

Il contesto europeo

Il provvedimento è “figlio” della Direttiva RED III europea, forse l’aggiornamento UE più importante in tema di rinnovabili, che introduce un obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’obiettivo dichiarato è aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dell’UE al 45% entro il 2030, un ulteriore aumento del 2,5%.

In questo contesto, il Decreto ministeriale ha il compito di definire le modalità di attuazione e di verifica dell’obbligo e quelle di “compensazione” per i trasgressori. I soggetti che non rispetteranno l’obbligo saranno infatti tenuti a versare un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali