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Nuova Direttiva REDIII: i punti salienti

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La proposta di revisione della “Direttiva REDIII” volta a promuovere le energie rinnovabili, è stata approvata in via definitiva ed entrerà in vigore il prossimo 20 Novembre. Il testo, molto più ambizioso di quello attualmente vincolante, introduce nuove soglie per l’impiego di fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai settori dell’industria, dei trasporti e dell’efficientamento energetico degli edifici.

In vigore dal 20 Novembre

Il prossimo 20 Novembre entrerà in vigore la nuova versione della cosiddetta “Red III” (Renewable Energy Directive), la direttiva europea sulle energie rinnovabili (già operativa e vincolante dal giugno 2021). Il testo definitivo, approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio Ue, prevede di portare le rinnovabili al 42,5% del consumo finale lordo di energia al 2030, dieci punti percentuali in più rispetto alla Red 2.

Punto centrale del provvedimento è dunque l’impegno collettivo vincolante, anche se gli Stati membri si propongono di arrivare alla soglia del 45%, in linea con il piano REPowerEU presentato a maggio 2022 da Bruxelles.

Tempi di autorizzazione più brevi

Il nuovo testo approvato, al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, considerate di “interesse pubblico prevalente” accelera i tempi di autorizzazione, sia per i nuovi progetti che per quelli da potenziare. Gli Stati membri avranno il compito di definire apposite zone di accelerazione per le energie rinnovabili, in cui le procedure di autorizzazione saranno più rapide.

Ad esempio, è fissata in 12 mesi la durata massima delle procedure per le fonti rinnovabili, nelle aree in cui gli impianti non dovrebbero avere impatti ambientali significativi, come siti industriali, parcheggi, terreni degradati non utilizzabili per l’agricoltura.

Cosa cambia per i trasporti

Per quanto concerne il tema dei trasporti, invece, gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni:

  • un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% nell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti grazie all’uso di energie rinnovabili entro il 2030;
  • una quota vincolante pari ad almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030;

Le nuove norme fissano un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. Nell’ambito di tale obiettivo, vi è un requisito minimo dell’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.

Rinnovabili nell’industria

La Direttiva stabilisce che l’impiego di energie rinnovabili in ambito industriale dovrà aumentare annualmente dell’1,6%. Inoltre, il 42% dell‘idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030, e il 60% entro il 2035. Maggiore tolleranza, con la possibilità per gli Stati di ridurre del 20% il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, vi sarà solo a due condizioni:

  1. il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo vincolante generale dell’UE raggiunge la quota prevista
  2. la percentuale di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro in questione non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035

Gli obiettivi per l’efficientamento energetico degli edifici

Le nuove norme stabiliscono un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile per gli edifici nel 2030. Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. 

Utilizzo delle biomasse

La direttiva rafforza i criteri di sostenibilità relativi all’uso della biomassa per l’energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia. Gli Stati membri garantiranno l’applicazione del principio dell’uso a cascata con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.