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Fotovoltaico a Roma: il 95% con procedure semplificate

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L’ultimo Rapporto dell’Associazione Italia Solare, “Solare sui tetti di Roma” fa il punto sulle procedure esistenti per l’installazione di pannelli fotovoltaici nella città metropolitana di Roma. Dal documento emerge che, attualmente nella Capitale, nonostante la ricchezza artistica, il 95% delle opere su tetto sia installabile mediante interventi di manutenzione ordinaria.

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Solare sui tetti di Roma

Scavalcare gli ostacoli burocratici e permettere una distribuzione capillare del fotovoltaico anche in una città storica come Roma. È questo l’intento del nuovo rapporto “Solare sui tetti di Roma” redatto dall’Associazione ITALIA SOLARE in collaborazione con Roma Capitale.

Semplificazione delle procedure

Il fotovoltaico sui tetti si può fare. Anche in una metropoli ricca di reperti archeologici e bellezze artistiche.Il testo divulgato da ITALIA SOLARE fa il punto sulla semplificazione delle procedure, allo scopo di aiutare coloro che vogliono installare impianti fotovoltaici sui tetti della Capitale a districarsi tra le normative esistenti. Più nel dettaglio, il documento spiega il ruolo dello strumento urbanistico che può imporre specifiche tecniche o limitazioni a tutela di interessi che siano ritenuti prevalenti, come quello alla sicurezza. 

Interventi di manutenzione ordinaria

Ad esempio, per quel che concerne l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici e su manufatti fuori terra, nonché le opere connesse nelle aree di pertinenza, è previsto che siano considerati interventi di manutenzione ordinaria e non siano subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. A Roma queste condizioni riguardano circa il 95% del territorio comunale. 

“Gli interventi in manutenzione ordinaria sono interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” si legge nel Rapporto.

La prevalenza gerarchica dei trattati internazionali

Ovviamente lo strumento urbanistico non gode di una discrezionalità assoluta rispetto a opere o tipologia di interventi e le previsioni dei trattati internazionali, superiori nella gerarchia delle fonti normative, devono essere considerate prevalenti (come nel caso di siti UNESCO)  rispetto alle disposizioni di legge nazionale.

Disciplina nazionale per autorizzazioni paesaggistiche

Per i pochi casi in cui serve l’autorizzazione paesaggistica non deve essere applicata la disciplina regionale o comunale ma la disciplina nazionale regolatoria, con una procedura speciale semplificata di silenzio assenso.

Beni di interesse culturale

Infine, per i beni di interesse culturale, appartenenti a soggetti privati senza scopo di lucro o a soggetti pubblici, se la verifica esclude l’interesse culturale, è possibile procedere in edilizia libera, altrimenti è necessario richiedere il nullaosta dell’amministrazione competente (Soprintendenza), successivamente è possibile procedere in edilizia libera.

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